Tirocinio Inclusione Sociale – Ex Borse lavoro
COS’È IL TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE – EX BORSE LAVORO
La Regione Marche, con DGR n. 593 del 2018, ha approvato i principi applicativi dei “Tirocini finalizzati all’inclusione sociale” in attuazione delle Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” approvate dalla Conferenza Permanente Stato – Regioni il 22/01/2015.
La Regione Marche stabilisce che questi tirocini hanno la finalità di favorire l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione a favore delle persone prese in carico da servizi sociali professionali e/o sanitari competenti in favore di persone o nuclei familiari in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.
• La durata massima dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale è di 24 mesi, eventualmente prorogabile per la durata stessa del progetti attivato.
• I tirocini finalizzati all’inclusione sociale sono esclusi dai limiti numerici indicati all’art. 9 della DGR n. 1134 del 29/07/2013, con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all’interno della medesima unità operativa.
• Alla convenzione, che regola i tirocini, deve essere allegato un “progetto personalizzato” per ciascun tirocinante, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto promotore, soggetto ospitante, ente che ha in carico la persona).
• Possono essere soggetti promotori dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale anche gli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), i Comuni, le Unioni di Comuni, le Unioni montane e l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR).
• Il soggetto ospitante dovrà nominare un tutor aziendale, in possesso delle esperienze e competenze professionali adeguate mentre il soggetto che ha in carico il tirocinante dovrà nominare un Case Manager.
• Il soggetto ospitante può realizzare più di un tirocinio finalizzato all’inclusione sociale con il medesimo tirocinante, purché non contemporaneamente.
• Il tirocinio finalizzato all’inclusione sociale può essere realizzato anche nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante.
• Ai tirocinanti dovrà essere corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 180 euro mensili al superamento della soglia del 75%, o del 40% nel caso in cui il tirocinante sia una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/92 o persona con problemi di salute mentale attestata dal Dipartimento di Salute Mentale, delle presenze mensili stabilite dal progetto personalizzato.
• Al termine del tirocinio il soggetto promotore dovrà rilasciare al tirocinante un’attestazione dei risultati in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, del case manager e della relazione finale dello stesso tirocinante, dovranno essere indicate le attività svolte e i risultati conseguiti.
Per informazioni aggiuntive: tel. 0733.637245 • email staffats17@umpotenzaesino.it